I LIMITI RISARCITORI DELLE COMPAGNIE MARITTIME ORGANIZZATRICI DI CROCIERE NELLA NORMATIVA E NELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Autori

  • Monica Brignardello Università di Genova.

DOI:

https://doi.org/10.57574/596550422

Abstract

L’articolo si focalizza sui limiti risarcitori delle compagnie marittime or-ganizzatrici di crociera.
In mancanza di una regolamentazione specifica sul contratto di crociera si ritiene debbano trovare applicazione le disposizioni del codice del turismo in materia di pacchetti di viaggio. In particolare, l’art. 43, comma 4 e 5, c. tur. con-tiene una articolata e complessa disciplina degli ammontari massimi risarcitori dell’organizzatore di viaggio in termini di limiti sia legali che contrattuali. Le problematiche interpretative e applicative che solleva tale norma in riferimento ai limiti risarcitori degli organizzatori di viaggi sulla terraferma risultano ancor più complesse nel momento in cui essa viene applicata alle compagnie maritti-me organizzatrici di crociere. Oltretutto le difficoltà di individuare con certezza quali siano i limiti legali applicabili rende incerto il margine di autonomia nego-ziale nell’introdurre eventuali limiti contrattuali.
L’Autore, esaminando le condizioni generali di contratto delle principali compagnie marittime organizzatrici di crociere operanti sul mercato italiano, intende verificare se esse siano in grado di riprodurre in modo chiaro e con-forme alla normativa gli obblighi risarcitori delle compagnie marittime organiz-zatrici di crociere per i danni sopportati dai crocieristi.

Pubblicato

30-04-2025