IL DEMANIO MARITTIMO E L’INCAMERAMENTO AUTOMATICO DELLE OPERE INAMOVIBILI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE
DOI:
https://doi.org/10.57574/596550427Abstract
Il presente contributo – dopo un’analisi scientifica degli istituti coinvolti (beni pubblici, demanio, provvedimenti concessori) – affronta la questione pre-giudiziale, disposta dal Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 267 TFUe, avente ad oggetto la corretta interpretazione dell’art. 49 c. nav. – che prevede un incame-ramento automatico (a prescindere da eventuali rinnovi della concessione) e gratuito al patrimonio statale delle opere realizzate dal concessionario al termine del rapporto concessorio – alla luce dei principi europei. Vengono in rilievo, in particolare, il diritto di stabilimento di cui all’art. 49 TFUe, che vieta restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro, e il diritto alla libera prestazione dei servizi di cui all’art. 56 TFUe, in virtù del quale restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro diverso da quello del destinatario della prestazione. In con-trotendenza rispetto alla interpretazione estensiva – tradizionalmente offerta dalla Corte sovranazionale – delle suddette disposizioni del trattato, la corte di Giustizia restituisce una pronuncia per certi versi inaspettata, salvando da ogni censura paventata la norma nazionale del (risalente) Codice della navigazione.