I RELITTI TRA DIRITTO UNIFORME E CODICE DELLA NAVIGAZIONE ITALIANO DI FRONTE ALLA PROSPETTIVA DI RATIFICA DELLA CONVENZIONE DI NAIROBI DEL 18 MAGGIO 2007 (WRC 2007)

Autori

  • Michele M. Comenale Pinto Università degli studi di Sassari

DOI:

https://doi.org/10.57574/596550423

Abstract

L’articolo analizza la convenzione di Nairobi del 2007 sulla rimozione dei relitti (WRC 2007), esaminando le sue implicazioni giuridiche e ambientali, e discutendo l’opportunità della ratifica da parte dell’Italia. L’autore sottolinea come i relitti debbano essere considerati sotto un duplice profilo, in quanto be-ni da tutelare, con valenze storico-culturali, e quali potenziali fattori di rischio per la navigazione e l’ambiente marino. La WRC 2007 è stata adottata per dare una disciplina uniforme alla rimozione dei relitti, rispondendo alle preoccupa-zioni internazionali nonostante la riduzione dei sinistri marittimi e segue per molti versi il modello della convenzione CLC sulla responsabilità per spandi-mento di idrocarburi, con imputazione della responsabilità al proprietario della nave, in quanto soggetto solvibile su cui far gravare i costi di rimozione, piutto-sto che conformarsi al principio «chi inquina paga», prevedendo altresì una co-pertura assicurativa obbligatoria per le navi di stazza superiore alle trecento tonnellate, richiesta anche per il transito nella zona economica esclusiva. La WRC 2007 impone doveri sia allo Stato costiero, per la segnalazione e rimozio-ne dei relitti, sia allo Stato della bandiera, per l’informazione tempestiva sugli incidenti. La ratifica della WRC 2007 da parte dell’Italia è considerata opportu-na per rispettare gli impegni euro-unitari e facilitare l’accesso delle imprese ita-liane al mercato assicurativo specifico. L’autore rileva peraltro, nel caso di ratifi-ca, l’esigenza di coordinare, per quelli che sono i rispettivi campi di applicazio-ne, la disciplina di diritto interno alle soluzioni della WRC 2007, in particolare per quanto concerne l’individuazione del soggetto responsabile della rimozione (che deve essere individuato nel proprietario della nave nel momento in cui si verifica il sinistro), nell’ottica dell’armonizzazione con la LLMC 1996, la cui ra-tifica è altrettanto auspicabile.

Pubblicato

30-04-2025